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Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, e' sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge. I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;368~art1 · fonte del testo