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I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare. Il magistrato che abbia conseguito valutazione: favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare. La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe. Ai fini dell'anzianita' di cui ai commi precedenti e' valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti. I magistrati di pari anzianita' verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma. Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.
Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013
