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I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore.
Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013
