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I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituti procuratori generali militari o consiglieri relatori del tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella loro qualifica.
Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013
