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Per i magistrati che hanno maturato l'anzianita' prevista nel terzo comma dell'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1968. Ai magistrati che hanno maturato la suddetta anzianita' entro la data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno gia' conseguito la nomina a procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare, e' attribuita, se piu' favorevole, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' 30 giugno 1968. Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;368~art6 · fonte su Normattiva