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Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e l'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 943. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013
