La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina. Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Testo vigente dal 22 giugno 1966
