Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti dall'indennita' mensile di imbarco di cui alla Tabella IV annessa alla presente legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B, nelle misure e alle condizioni ivi previste. Gli assegni personali speciali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e annesse tabelle F, G, H, I e L, sono sostituiti dalle indennita' supplementari giornaliere di cui alla Tabella V annessa alla presente legge, e dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla Tabella VII annessa alla presente legge. La tabella E, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e' sostituita dalla Tabella VI annessa alla presente legge. Sono abrogati i titoli IV e V nonche' il n. 3 dell'articolo 45 del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. E' altresi' abrogato, con effetto dal 1 luglio 1970, il secondo comma dello art. 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. E' soppressa la Tabella D annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art14 · fonte su Normattiva