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Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, all'atto della indizione dei giudizi di idoneita', abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico. I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a partecipare alle tornate dei giudizi di idoneita' previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1982 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1982-10-06;724~artunico · fonte su Normattiva