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Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
