Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 28 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;573~art1 · fonte su Normattiva