Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1054~art2 · fonte su Normattiva