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Gli Enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'art. Gli Enti che deliberano tale estensione debbono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla meta' dei dipendenti che usufruiranno del beneficio. Qualora un solo dipendente usufruisca del beneficio, deve essere lasciato vacante un posto. E' in facolta' degli Enti, che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
