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I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio. Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria.

Testo in vigore dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-05-19;319~art3 · fonte del testo