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Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli "ausiliario" e "di riserva".

Testo in vigore dal 20 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;108~art1 · fonte del testo