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Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sara' fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e lire 400.000, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Testo in vigore dal 20 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;108~art2 · fonte del testo