Art. 5 — Entità numerica degli allievi
Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.
Testo vigente dal 3 aprile 1971
