Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 26 — Legge di programma ospedaliero

Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:

  • a)il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonche' per le esigenze didattiche e scientifiche delle universita';
  • b)la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attivita' ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
  • c)la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);
  • d)i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonche' la distribuzione dei postiletto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;
  • e)i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale. Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'. Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi e' presentato al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge e' sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 28.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art26 · fonte su Normattiva