Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato al secondo anno del corso per infermieri, professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici d'infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici, per un numero massimo di allievi non superiore a quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione ali primo anno del corso. Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata in vigore della presente legge nelle seguenti condizioni:

  • 1)siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado;
  • 2)prestino servizio presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni. L'ammissione e' subordinata al superamento di un esame, consistente in una prova scritta ed una prova orale, su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e cosi' composta:
  • 1)dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;
  • 2)da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
  • 3)da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale e' istituita la scuola;
  • 4)da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala. Il primo trimestre del corso e' destinato all'accertamento della idoneita' degli allievi alla ulteriore frequenza. La valutazione della idoneita' spetta al collegio degli insegnanti.

Testo vigente dal 3 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;124~art8 · fonte su Normattiva