Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneita' all'esercizio dell'assistenza infermiera professionale e all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono, a domanda, ottenere dal medico provinciale rispettivamente il diploma di infermiere professionale e il certificato di abilitazione a funzioni direttive. E' abrogato l'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Testo vigente dal 3 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-25;124~art9 · fonte su Normattiva