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Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni delle rette di spedalita' degli ospedali civili sono estese alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso. Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si seguono le modalita' previste nelle predette disposizioni di legge, intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 1 luglio 1962
