L'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale a favore del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e' effettuato tenendo conto del periodo di attivita' comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente all'assunzione nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno facolta' di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di buonuscita.

Testo vigente dal 25 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;575~art2 · fonte del testo