Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 e' effettuato:

  • a)nella terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;
  • b)nella seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;
  • c)nella prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;418~art3 · fonte su Normattiva