Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 e' effettuato:
- a)nella terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;
- b)nella seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;
- c)nella prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.
Testo vigente dal 7 agosto 1978
