La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di anzianita' del medesimo personale ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
Testo vigente dal 17 luglio 1990
