La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianita' del medesimo personale. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Testo vigente dal 22 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;265~art3 · fonte su Normattiva