Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, e' esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonche' ai graduati in servizio continuativo, gia' internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di "volontario della liberta'" ai sensi della legge 1 dicembre 1977, n. 907. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1 dicembre 1977, n. 907, e' riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Testo vigente dal 13 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-06;323~art1 · fonte su Normattiva