Il beneficio di cui all'articolo 1 e' esteso, altresi', a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;
  • b)siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attivita' partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Testo vigente dal 13 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-06;323~art2 · fonte su Normattiva