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Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, e' esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;305~artunico · fonte del testo