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Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nel versamento oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro e' tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconti maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro e' soggetto altresi' all'ammenda di L. 20.000. In tale caso il contravventore, agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, e' ammesso a pagare all'istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata, o, qualora il datore di lavoro sia recidivo, alla meta'.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 29 novembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art10 · fonte del testo