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Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni, a termini del terzo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138:
- a)assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- b)assistenza specialistica ambulatoriale;
- c)assistenza farmaceutica;
- d)assistenza ospedaliera;
- e)assistenza ostetrica. Le prestazioni di cui alle lettere c), d), e) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalita' che verranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972
