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Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni, a termini del terzo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138:

  • a)assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
  • b)assistenza specialistica ambulatoriale;
  • c)assistenza farmaceutica;
  • d)assistenza ospedaliera;
  • e)assistenza ostetrica. Le prestazioni di cui alle lettere c), d), e) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalita' che verranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art3 · fonte del testo