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Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'istituto assicuratore il lavoratore assunto, entro otto giorni dalla sua assunzione in servizio. In caso di omessa o ritardata denunzia si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 10.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art4 · fonte del testo