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La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro otto giorni dalla avvenuta cessazione. La mancanza della denuncia di cessazione importa la continuazione dell'assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art5 · fonte del testo