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All'erogazione delle prestazioni ai provvede con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissa di lire 130 settimanali. Il contributo e' dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione e' inferiore ad una settimana. Entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la misura, del contributo potra' essere modificata qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972
