L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi familiari viventi a carico. La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie. L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Testo vigente dal 11 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;669~art1 · fonte su Normattiva