L'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto "Fides", di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, nonche' di altri enti che provvedano all'assistenza per i ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Testo vigente dal 11 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;669~art5 · fonte su Normattiva