Ai fini del trattamento assistenziale, nonche' del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti. Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza e' quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-24;535~art2 · fonte del testo