Per il biennio 1967-1968, i lavoratori ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi. Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Testo vigente dal 13 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;369~art6 · fonte del testo