Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge. All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria. A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sara' imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10. La copertura predetta non potra' essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1 luglio 1920 o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, ne' per periodi gia' coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge. I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonche' quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima. Agli effetti dell'anzianita' di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.
Testo vigente dal 12 agosto 1966
