Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art23 · fonte del testo