A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Testo vigente dal 12 agosto 1966
