Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale. In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva. Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art15 · fonte del testo