Spetta al Consiglio centrale:

  • a)deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
  • b)proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua, dei contributi cui all'art. 22, lettere b) e c);
  • c)approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarieta' nell'ambito nazionale;
  • d)approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;
  • e)stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;
  • f)approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
  • g)stabilire il collegamento della, Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;
  • h)decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
  • i)procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;
  • l)deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art13 · fonte del testo