Spetta al Consiglio centrale:
- a)deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
- b)proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua, dei contributi cui all'art. 22, lettere b) e c);
- c)approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarieta' nell'ambito nazionale;
- d)approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;
- e)stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;
- f)approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
- g)stabilire il collegamento della, Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;
- h)decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
- i)procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;
- l)deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 13 dicembre 1954
