Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Spetta al Comitato di gestione:
- a)regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;
- b)predisporre i conti preventivi e consuntivi;
- c)adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;
- d)decidere, sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;
- e)deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso. Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorieta' alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.
Testo vigente dal 13 dicembre 1954
