Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Spetta al Comitato di gestione:

  • a)regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;
  • b)predisporre i conti preventivi e consuntivi;
  • c)adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;
  • d)decidere, sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;
  • e)deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso. Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorieta' alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art20 · fonte del testo