Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale e' costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale. Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.
Testo vigente dal 13 dicembre 1954
