Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale e' costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale. Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art10 · fonte del testo