Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:
- a)esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;
- b)deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni agli assicurati;
- c)determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;
- d)autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- e)accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
- f)deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;
- g)deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente. Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1954
