Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

  • a)esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;
  • b)deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni agli assicurati;
  • c)determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;
  • d)autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;
  • e)accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
  • f)deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;
  • g)deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente. Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art7 · fonte del testo