[1]Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

  • a)deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;
  • b)deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati; ((c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza)).
  • d)autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;
  • e)deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;
  • f)deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;
  • g)deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;
  • h)indire le elezioni delle cariche sociali;
  • i)approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attivita' commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;
  • l)procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);
  • m)nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovra' poi ratificare le singole nomine;
  • n)redigere le note di qualifica del direttore provinciale;
  • o)decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

[2]Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

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