L'esercente attivita' artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha facolta' di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge. In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia e' tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attivita' artigiana che ha esercitato l'opzione. Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo I, secondo comma, della presente legge.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;260~art3 · fonte su Normattiva