Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Art. 6 — Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

  • a)l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
  • b)dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' purche':
  • 1)la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
  • 2)dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e' abrogato.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art6 · fonte su Normattiva