Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1094~art3 · fonte su Normattiva