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All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Testo in vigore dal 2 maggio 1967 al 9 ottobre 2010
